Condannata prima del processo? Il caso BluePower

Scritto da: Manuele Avilloni
15 Luglio 2026

Nei fascicoli telematici del Tribunale di Perugia emerge una cronologia impossibile: la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale di BluePower era già stata scritta prima delle memorie difensive? Ora una perizia deve far “parlare” i server della giustizia…

C’è una data, in questa storia, che non dovrebbe esistere. È il 9 maggio 2025: il giorno in cui, secondo le tracce del fascicolo telematico, una minuta di sentenza risulterebbe già depositata — mentre in aula si stava ancora discutendo se quella procedura dovesse aprirsi, e alla società sotto esame venivano concessi cinque giorni per difendersi. Cinque giorni per convincere un giudice che, se i sistemi dicono il vero, aveva già deciso.

Per capire perché questa data conta, e perché nessuno finora se ne è occupato, bisogna fare un passo indietro. Fino a gennaio 2026, quando l’Italia ha scoperto — nel modo più rumoroso possibile — su cosa poggia davvero la sua giustizia.

40mila computer e un software di controllo

A gennaio 2026 un’inchiesta televisiva ha acceso i riflettori su un tema che, fino a quel momento, era rimasto confinato agli addetti ai lavori: l’infrastruttura informatica su cui si regge l’intera giustizia italiana. Al centro della vicenda c’era ECM/SCCM, un software Microsoft installato dal 2019 su circa quarantamila postazioni di procure, tribunali e uffici giudiziari, dai dipendenti amministrativi fino ai magistrati di ogni ordine e grado.

La narrazione iniziale parlava di “software spia”. La realtà, come hanno chiarito nelle settimane successive il Ministero della Giustizia, Microsoft e diverse ricostruzioni giornalistiche, era più sfumata ma non per questo meno rilevante: ECM non nasce per spiare nessuno. È uno strumento di gestione centralizzata, pensato per aggiornare, manutenere e mettere in sicurezza da remoto i parchi macchine delle grandi organizzazioni. Un sistema di controllo, appunto, non di spionaggio.

Cinque giorni per convincere un giudice che, se i sistemi dicono il vero, aveva già deciso.

Comunque la si giudichi, quella vicenda ha reso evidente una verità scomoda: la giustizia italiana è ormai un organismo digitale. Le sentenze si scrivono, si depositano, si comunicano e si conservano dentro sistemi informatici. E come ogni organismo, anche questo può ammalarsi.

La domanda che nessuno vuole porsi

La polemica sui computer dei magistrati ruotava attorno a una domanda: chi può guardare dentro le macchine della giustizia? Noi di Darkside ci siamo messi a scavare e ci siamo posti la domanda speculare, forse ancora più insidiosa: cosa succede quando le macchine della giustizia non funzionano o vengono “manomesse”?

Cosa accade quando il fascicolo telematico — il registro ufficiale che certifica chi ha depositato cosa, e soprattutto quando — restituisce una cronologia che non torna? Il processo civile telematico si fonda su un presupposto implicito: che il sistema dica la verità. Che il timestamp di un deposito sia inattaccabile, che la sequenza degli atti rispecchi fedelmente ciò che è accaduto in aula e nelle camere di consiglio. Se questo presupposto vacilla, vacilla la fede pubblica dell’intero impianto.

È esattamente ciò che sta emergendo in una vicenda che si consuma tra Perugia e Firenze: il caso Bluepower.

Il caso Bluepower: una sentenza depositata prima delle difese?

Bluepower Srl è una società attiva nella distribuzione di energia, finita in liquidazione giudiziale con una sentenza del Tribunale di Perugia. Fin qui, una vicenda di crisi d’impresa come tante. A renderla un caso sono le presunte anomalie nelle modalità e, soprattutto nei tempi con cui quella sentenza sarebbe stata formata e depositata.

Tutto è messo nero su bianco in un esposto presentato alla Procura di Firenze il 17 dicembre 2025 dal legale della società, che segnala una serie di circostanze che, se confermate, potrebbero far vacillare l’intero impianto su cui si fonda il nostro sistema giudiziario.

Cinque giorni per convincere un giudice che, se i sistemi dicono il vero, aveva già deciso.

Il punto di partenza è l’udienza del 9 maggio 2025, convocata per valutare la situazione della società. In quella sede, secondo la ricostruzione difensiva, uno dei principali creditori appariva orientato a rinunciare alla richiesta di liquidazione, avendo ricevuto alcuni pagamenti. È stato invece il Pubblico Ministero a intervenire chiedendo l’apertura della procedura. Alla società sono stati concessi cinque giorni per depositare memorie difensive: un termine che presuppone, ovviamente, che la decisione non sia ancora stata presa.

Ed è qui che il fascicolo telematico racconta una storia diversa. Secondo la difesa di Bluepower, dal sistema emergerebbe una minuta della sentenza con data di deposito 9 maggio 2025: lo stesso giorno dell’udienza, prima che le memorie difensive potessero essere depositate, prima che il contraddittorio si fosse compiuto. Se il dato fosse confermato, significherebbe che la decisione era già formata quando alla società veniva concesso un termine per difendersi — e che tutta l’attività processuale successiva si sarebbe ridotta a una liturgia formale.

L’“errore di sistema” e la data modificata manualmente

La sequenza degli atti che risulterebbe dal sistema informatico è, di per sé, un rompicapo processuale: prima il deposito della minuta della sentenza, poi il verbale d’udienza, e solo successivamente il ricorso del Pubblico Ministero. Quest’ultimo, cioè, risulterebbe depositato dopo lo svolgimento dell’udienza — dunque potenzialmente tardivo rispetto al momento in cui avrebbe dovuto essere proposto per legittimare l’apertura della procedura.

La sentenza risulta poi pubblicata il 21 maggio 2025, accompagnata da una nota della cancelleria con la quale ne modifica manualmente la data e fa riferimento a un presunto “errore di sistema” che avrebbe impedito di modificare la data originaria. Una spiegazione che, secondo i ricorrenti, non dissipa i dubbi: li accentua. Perché delle due l’una: o il sistema informatico della giustizia produce date inattendibili — e allora il problema riguarda potenzialmente ogni fascicolo d’Italia — oppure le date sono attendibili, e allora qualcosa, in quel procedimento, non ha seguito il percorso che la legge impone.

Se il dato fosse confermato, significherebbe che la decisione era già formata quando alla società veniva concesso un termine per difendersi.

Non è tutto. La difesa segnala anche una possibile difformità nella composizione del collegio giudicante: i giudici presenti all’udienza del 9 maggio non coinciderebbero con quelli indicati nella sentenza finale — circostanza che, se accertata, potrebbe comportare la nullità del provvedimento.

La Corte d’Appello sospende la sentenza

Che i dubbi non siano campati in aria lo suggerisce la reazione della Corte d’Appello di Perugia, che ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio di natura informatica e, nel frattempo, ha sospeso l’efficacia della sentenza di primo grado.

È un passaggio tutt’altro che scontato: significa che un giudice di secondo grado ha ritenuto le anomalie segnalate abbastanza serie da fermare gli effetti di una liquidazione giudiziale e da chiamare un perito a interrogare le macchine. Per la prima volta, in questa vicenda, non si chiede a un testimone di ricordare: si chiede a un server di fornire i suoi dati senza indugiare su possibili e inspiegabili anomalie informatiche.

I quesiti affidati al consulente tecnico

Il consulente tecnico è chiamato a fare chiarezza su una vicenda più che spinosa, e i quesiti formulati dal giudice, la dott.ssa Ombretta Paini, sono puntuali. Al CTU nominato, l’ing. Guido De Angelis, è stato chiesto di verificare se “nel fascicolo telematico, sia rintracciabile una minuta di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della Bluepower ulteriore rispetto a quella pubblicata il 21/5/25 e che risulti depositata in data 9/5/25″. In altre parole: esistono due versioni della sentenza, con due date diverse? Il perito dovrà inoltre accertare le cause dell’anomalia che ha generato la data di deposito del 9 maggio e chiarire se essa sia davvero attribuibile alla mancata chiusura telematica dell’udienza di quel giorno.

C’è poi un dettaglio curioso, quasi da romanzo: il numero della sentenza. Tra i quesiti, il giudice chiede di far luce sull'”attribuzione alla sentenza del n. 48 (compreso tra i numeri 47 e 49, corrispondenti a sentenze effettivamente depositate in data 20/5/25) e l’attribuzione alla sentenza del numero di registro cronologico 1325”. Tradotto: la sentenza Bluepower porta un numero incastonato tra provvedimenti depositati il 20 maggio, pur risultando pubblicata il 21. Un tassello che si aggiunge al mosaico delle incongruenze. Il giudice chiede infine al CTU di indicare quali possano essere state le diverse cause dell’anomalia.

Una CTU con poche risposte e molti interrogativi

Stando a quanto oggi possiamo ricostruire, lo svolgimento della consulenza è stato tutt’altro che agevole — e va riconosciuto che parliamo di un ambito delicatissimo, che tocca gli equilibri profondi del nostro sistema giudiziario.

A essere esaminato è stato prevalentemente il sistema della cancelleria del Tribunale. Ed è proprio questo il punto: la mancata analisi dei terminali ministeriali è al centro di un confronto serrato tra il CTU e il dr. Paolo Dal Checco, consulente informatico forense di fama nazionale, nominato consulente di parte (CTP) dalla società Bluepower.

Il file “originario” mai esaminato

Secondo Dal Checco, nel Polisweb — il sistema del Ministero della Giustizia che consente la consultazione telematica dei registri di cancelleria — e nel PCT risulterebbero tracce di un allegato “originario” con un “peso” in kilobyte diverso da quello di tutte le versioni della sentenza che il CTU è riuscito a scaricare dal PC del cancelliere. Non solo: vi sarebbero tracce di attività di pubblicazione di una minuta di sentenza in data 9 maggio 2025. Se un file ha una dimensione diversa, la domanda sorge spontanea: cosa conteneva? E dove è finito?

La risposta più importante, quella che solo i server centrali potrebbero dare, rischia così di restare fuori dalla perizia.

Qui emerge il primo, significativo interrogativo di metodo: perché non chiedere una proroga, in attesa che il Ministero consentisse l’analisi dei propri sistemi informatici? Le operazioni peritali sono state invece concluse ritenendo sufficienti gli elementi raccolti — nonostante lo stesso CTU abbia evidenziato l’assenza di riscontri da parte degli uffici ministeriali. La risposta più importante, quella che solo i server centrali potrebbero dare, rischia così di restare fuori dalla perizia.

Le domande aperte di questa inchiesta

Il caso Bluepower è, a oggi, una vicenda aperta, fatta di accertamenti tecnici che sembrano aver subito una battuta d’arresto. Ma le domande che solleva vanno oltre il destino di una singola società, e sono le domande che questa inchiesta intende seguire.

Esistono davvero più versioni della sentenza, depositate in date diverse? L'”errore di sistema” evocato dalla cancelleria è un malfunzionamento documentabile e ricorrente, oppure una formula che impone una rigorosa ricostruzione informatica? Chi ha accesso, e con quali privilegi, ai sistemi che registrano i depositi in un tribunale? Quelle registrazioni possono essere modificate a posteriori, e da chi? E soprattutto: quanti altri fascicoli, in Italia, presentano incongruenze analoghe che nessuno ha mai avuto motivo — o strumenti — per verificare?

Il caso ECM ci ha insegnato che i computer della giustizia non erano “spiati”, ma erano gestiti da un sistema di controllo di cui pochi conoscevano davvero funzionamento e responsabili. Il caso Bluepower pone il problema successivo: quando quel sistema o chi lo amministra produce una cronologia che contraddice il processo, chi controlla il controllore?

L’appuntamento ora è fissato: la prossima udienza è in calendario per il 16 luglio 2026. Ma una cosa è già chiara, comunque vada: la fiducia nella giustizia digitale non si misura nei giorni in cui tutto funziona. Si misura nei giorni in cui i log raccontano una storia impossibile.

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  • Nasce in provincia di Frosinone nel 1989. Laureato in Scienze Politiche, ha successivamente intrapreso gli studi in Relazioni Internazionali presso l’università di Torino dove approfondisce gli aspetti legati all'IA e alla Cybersecurity. La passione per l’informazione, le dinamiche sociali e le materie forensi lo hanno avvicinato al mondo del giornalismo e nel 2022 inizia a collaborare con InsideOver e ilGiornale.it. Qui incontra il Giornalista Gianluca Zanella, inizialmente suo docente e inizia una collaborazione. Diventa parte integrante di Darkside occupandosi di inchieste e tecnologia. Fonda Darkcyber, una rubrica di approfondimento che si muove nelle zone d'ombra dell'innovazione tecnologica, quei territori dove il progresso incontra il rischio, la curiosità sfida la trasparenza e la complessità del digitale si intreccia con la vita reale.

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