In un processo penale la condanna deve escludere ogni ipotesi alternativa plausibile. In questo capitolo analizziamo le principali vie alternative richiamate nelle sentenze: l’altro, il posacenere e lo sconosciuto, valutando il modo in cui sono state affrontate nel corso delle indagini e nei successivi giudizi…

Le vie alternative, proprio come quando ci troviamo ad un bivio e dobbiamo scegliere da quale parte procedere. Ben raffigura molti momenti e fatti di questa storia. È un tema particolarmente importante, poiché in un processo penale la condanna deve provenire non dall’individuazione del più probabile degli scenari, ma da un giudicato che escluda ogni possibile scenario alternativo plausibile. Per superare il ragionevole dubbio, come vuole il nostro ordinamento giuridico, il giudicante deve effettuare una verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (autocontraddittorietà o incapacità esplicativa) o esterni (l’esistenza di un’ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica). Come riportato in sentenza: “la condanna sarà quindi legittima quando le acquisizioni probatorie lascino fuori solo eventualità remote che, pur astrattamente prospettabili, non risultino supportate dal minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori della normalità umana e dell’ordine naturale delle cose”.
E’ pertanto fondamentale valutare tutti questi “bivi” che porterebbero a possibili vie alternative, le quali non devono necessariamente essere probabilisticamente migliori dell’ipotesi accusatoria, ma anche semplicemente possibili e plausibili. Rimarrebbe il dubbio, certo, ma proprio per questo allora si dovrebbe assolvere.
In questa puntata vedremo quali sono le possibili ipotesi alternative, così come sono citate nella sentenza. Queste sono fondamentalmente tre:
- L’altro
- Il posacenere
- L’intruso
Vediamoli uno per uno
L’altro
Qui si intende il possibile coinvolgimento di un “altro”, presente nella vita di Chiara. Non necessariamente un amante, un soggetto con il quale Chiara avesse una relazione sentimentale, non necessariamente un amante. Questo sta nella malizia di chi lo pensa. Nei fatti invece su cosa si fonda questa possibilità? Chiara aveva salvato su una chiavetta USB una serie di email che si era scambiata con una sua ex-collega di lavoro, anzi per essere più precisi della sua responsabile sul precedente posto di lavoro, con la quale aveva mantenuto un ottimo rapporto e si scambiavano messaggi. Il più significativo ai fini di questa ipotesi è il seguente:
“…per quanto riguarda i miei intrallazzi stanno vivendo un periodo di stasi…il mio piccione al telefono dà sempre soddisfazioni mentre l’altro ultimamente non ci vado troppo d’accordo (colpa mia che me la prendo per niente, colpa sua che secondo me è un po’ cambiato) ……”
COSA CI DICE QUESTA MAIL?
- Esiste un “altro”, il quale ha una rilevanza, dato che lo cita assieme al “suo piccione”, che era il nomignolo che a volte usava per il suo fidanzato Alberto. Questo “altro” non è affatto detto che dovesse essere un amante, una relazione sessuale. Era però qualcuno vicino, al quale Chiara dava importanza.
- Dice ultimamente…dunque era presente da un po’ di tempo… non andava troppo d’accordo e si percepisce il suo dispiacere, assegnandosi anche una colpa, quella di prendersela per niente.
Soprattutto ci dice che esisteva questa possibile via alternativa. Avrebbe dovuto essere approfondita, investigata, verificata, altrimenti rimane in effetti una possibilità astratta e remota. Precisamente qui vi è un ulteriore vulnus di queste sentenze di condanna, soprattutto quella del 2014, che avrebbe dovuto entrare nel merito. Il vulnus è che non si approfondì, si scartò immediatamente, e, così facendo, si soffocò sul nascere ogni possibile alternativa. Se non cerchi non trovi, se non trovi, non c’è sostanza ad ogni ipotesi alternativa e diviene poi facile parlare di ipotesi remote e non provate. Un loop dal quale non si può uscire, o, per tornare alla nostra similitudine stradale, come se ad ogni possibile bivio una delle due vie presentasse da subito un vicolo cieco che la rendeva impercorribile. E così si prosegue per la “solita” via, tracciata e difesa da ogni alternativa. Lo si può capire benissimo dall’incipit della sentenza a proposito di questa ipotesi alternativa: “La Difesa dell’imputato ha tuttavia adombrato, secondo un copione purtroppo frequente in questi casi, che Chiara potesse avere una sorta di doppia vita, da cui attingere per pervenire all’individuazione del suo assassino. Nulla di tutto ciò è emerso…”. E prosegue descrivendo gli scarsi contatti di Chiara, la sua vita tranquilla, e via dicendo, etichettando questa richiesta della difesa come “illazioni volte a screditare la vittima, che per questo si commentano da sole”. Così, invece di provare a investigare in modo neutro, senza giudizi valoriali o pre-giudizi di alcun tipo in tale direzione (pensate, in sentenza non viene neppure citato questo ed altri mail di Chiara), si chiude subito. E non solo si chiude, ma lo si fa anche in modo davvero discutibile, accusando la Difesa di voler infangare il ricordo della vittima. Credo che il professor Giarda proprio non si meritasse questo tipo di commento. Così facendo …ecco una bella via senza uscita, chiusa in sole 61 righe nella sentenza ad ulteriore testimonianza di quanto poco si volesse approfondire.
Il posacenere
Attenzione: questo è un tema davvero interessantissimo, uno di quelli che richiederebbero tante, ma tante spiegazioni. Questa ipotesi alternativa viene liquidata in modo talmente rapido e chirurgico che possiamo anche inserire tutto il testo dedicato in sentenza, 21 misere righe nell’impaginato originale della sentenza. “La difesa dell’imputato ha poi ancora sottolineato come in sede autoptica sia stata riscontrata una forte presenza di nicotina nei capelli di Chiara. Tale dato, unitamente alla presenza di un posacenere sporco in cucina, mai repertato, costituirebbe un ulteriore elemento a supporto dell’ingresso quella mattina in casa Poggi di un soggetto mai individuato, ma noto a Chiara, fumatore (mentre Stasi non fumava). Ma al proposito va detto che il padre di Chiara Poggi era un forte fumatore e che lo stesso era solito fumare proprio in cucina (dati questi pacifici), che il posacenere in questione (in metallo, evidenziato dalla foto prodotta dal PG tratta dal file IMG 1100 dei CC di Vigevano) presentava solo dei “residui” di cenere, quelli che normalmente rimangono sul metallo dopo lo svuotamento e in assenza di accurato lavaggio con acqua, e che la nicotina notoriamente rimane a lungo nei capelli e sugli indumenti delle persone che abbiano a che fare con i fumatori.” Dead end.
Invece, proprio questa alternativa era particolarmente significativa, perché poteva collocare sulla scena del delitto un fumatore, e né Chiara né Alberto fumavano.
Pensate: In un’intercettazione tra la mamma di Chiara e l’avvocato Tizzoni, lui le chiede se Alberto o Chiara fumassero. Alla risposta negativa di lei, lui le dice che era stato trovato in salotto un posacenere con della cenere, ma la mamma di Chiara risponde che in casa fumava solo il marito e solo in cucina. Tizzoni controlla e si corregge, sì il posacenere è in cucina, con della cenere. La signora gli dice che è molto strano, perché Chiara lo avrebbe sicuramente ripulito dopo tutti quei giorni passati da quando erano partiti. Erano infatti passati 8 giorni ed era impensabile che Chiara avesse lasciato residui di cenere nel posacenere in cucina, senza pulirlo e lavarlo. Tizzoni le dice che chiederà ai RIS di prendere le impronte su quel posacenere.
Immagino vi chiederete che risultato abbiano dato queste ricerche. Nessun risultato, ma non nel senso che non vi fossero tracce, ma che il posacenere non è stato repertato. Si vede nelle foto, ma è sparito. La logica domanda è: dove si è interrotta la catena: l’avvocato Tizzoni chiese di rilevare le impronte come aveva detto alla mamma di Chiara? Se sì, a chi? È Tizzoni che non lo ha chiesto o sono i RIS che nonostante la richiesta della famiglia della vittima non lo hanno fatto? Inquietante, no? E non è finita, quando la difesa cercò le foto del posacenere, che erano repertate con il codice IMG1100, con sorpresa, aprendo il file trovò…le foto del giardino di casa Poggi!! Coincidenza sfortunata? Nella puntata vedremo interessanti approfondimenti, comprese recenti dichiarazioni del generale Garofano, smentite peraltro da fatti e osservazioni. Approfondimenti che non potranno che rinforzare un senso di inquietudine per come sono stati svolti gli approfondimenti istruttori su queste vie alternative. Anche nella sentenza di Cassazione questo tema viene liquidato in tutta fretta, in 27 righe. Cosa che a mio avviso non fa che aumentare il livello di allarme sulla serietà nell’analizzare le ipotesi alternative, prima di definirle “fantasiose”.
L’intruso
Tutta la sentenza si basa sul fatto che alle 09.12 Chiara apre volontariamente ad una persona nota, che aveva suonato al citofono. Da lì parte tutto. Alcuni elementi però potrebbero configurare uno scenario differente. Quali sono?
- La parte superiore del muro perimetrale della villetta presentava un pezzo di cornicione rotto, in prossimità del cancelletto di entrata. Il papà di Chiara dichiara che alla loro partenza (il 5 agosto) il muretto era integro.
- La signora Bermani vede la bicicletta alle 09.10 (è sicura dell’orario perché entrando in casa guardò l’orologio). Chiara disattiva allarme alle 09.12, ergo (ammesso che entrambi segnassero lo stesso tempo, ma in ogni caso parliamo presumibilmente di pochi minuti di differenza) il proprietario della bicicletta doveva essere già all’interno, nascosto.
- Era noto che l’abitudine della famiglia Poggi era aprire subito di mattina ai gatti per farli uscire. Dopo tale operazione la porta veniva chiusa, ma senza mandate, ed era possibile entrare senza incontrare ostacoli.
Un’ipotesi anche questa che poteva essere meglio approfondita: il muretto non fu per nulla analizzato, nonostante in una intercettazione il papà di Chiara lo segnalasse al capitano Cassese. Nessun scenario alternativo fu considerato. E più di questo è difficile dire, anche perché non abbiamo riscontri di approfondimenti investigativi in questa direzione. Troppo facile però parlare di assenza di ipotesi alternative se non si scava veramente e con serietà.
Chiuderemo poi la puntata con lo sforzo di riassumere tutto il nostro lungo percorso in uno schema sintetico. Metteremo i famosi 7 indizi nello schema e tenteremo una valutazione di ognuno assegnando un rating in termini di credibilità e sostenibilità, sulla base di ciò che abbiamo dettagliatamente analizzato puntata dopo puntata. Un discreto sforzo, ma che riteniamo abbia prodotto un buon risultato, consentendo una sintesi estrema, con i riferimenti alle puntate dove abbiamo trattato singolarmente gli indizi. Vedremo bene che non vi è modo, né atomistico, né unitario globale, di affermare che queste sentenze superano la soglia del ragionevole dubbio. Anzi, proprio osservandoli tutti assieme, nella loro interezza, sarà ancora più evidente quanto illogiche siano state queste sentenze. E riteniamo che chiunque, con un minimo di onestà intellettuale, dovrebbe giungere a questa conclusione. Ma ognuno poi è libero, ovviamente.




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