Il nodo della bicicletta nella condanna Stasi

Scritto da: Mariano Gambino
1/10Questo articolo è parte del dossier: Anatomia della condanna StasiLEGGI IL DOSSIER
12 Aprile 2026

Un percorso nelle motivazioni della condanna Stasi costruito sugli atti, per verificare se i passaggi logici tengono: questo è il dossier. Non un verdetto, ma un’indagine.

“Nel presente procedimento non è stato possibile raggiungere certezze in ordine alla precisa individuazione della bicicletta nera da donna collocata davanti a casa Poggi…”

Così è scritto nel documento di motivazione della sentenza appello bis del 2014 contro Alberto Stasi, alla pagina 106.

La nostra prima puntata parlerà proprio di questo tema, che probabilmente è il più complicato, soprattutto perché parlare della bicicletta nera da donna presente davanti a casa Poggi quel maledetto 13 agosto 2007 vuol dire necessariamente concatenarlo con il presunto scambio di pedali e per conseguenza con il DNA di Chiara Poggi ritrovato sui pedali di un’altra bicicletta, la bici da uomo Umberto Dei di Alberto Stasi.

Fossero logiche le concatenazioni tra biciclette (Nera da donna e Umberto Dei), relativi pedali e DNA non sarebbe poi impresa titanica arrivare a un “dunque” ragionevole. Ma – e lo vedremo assieme praticamente in tutte le puntate – c’è sempre un “ma”, sempre qualcosa di sfuggente, non chiaro, astruso nello studio di queste documentazioni.

Plastica dimostrazione: le due righe iniziali che sono testualmente riportate all’inizio. Il documento di motivazione di una sentenza dovrebbe appunto motivare, spiegare, rassicurare sul fatto che la sentenza, che sia di condanna o di proscioglimento, sia logica, giusta, ben argomentata. Insomma che è emessa in nome di tutti noi …il Popolo Italiano… con la garanzia di pervenire ad un risultato (assoluzione o condanna) contrassegnato da coerenza, credibilità, ragionevolezza.

Se certezze deve dare, come è allora possibile che si dica che “non è stato possibile raggiungere certezze in ordine alla precisa individuazione della bicicletta nera da donna collocata davanti a casa Poggi…” ? Se non vi è certezza, allora il dubbio è in res ipsa, emerge per definizione, ma questo non può albergare in una sentenza di condanna. In una di assoluzione certo, dato che per fortuna il nostro ordinamento e le garanzie del processo penale prevedono la presunzione di innocenza.  Di più, la sentenza stessa ci dice che vanno rispettate le garanzie proprie del processo penale, quali la presunzione di innocenza dell’imputato, l’onere della prova a carico dell’accusa, la necessità di assoluzione in caso di insufficienza, contraddittorietà e incertezza della prova d’accusa, e obbligo della motivazione della sentenza. (testuale, a pagina 16).  Ripeto a me stesso per essere sicuro di aver ben compreso: la necessità di assoluzione in caso di insufficienza, contraddittorietà e incertezza della prova d’accusa.

Ora mettete vicine o leggete in sequenza le prime due righe che vi ho citato all’inizio e queste appena sopra. Si dice nelle motivazioni stesse che se non vi è certezza, non occorre neppure argomentare o dibattere oltre. Se non vi è certezza, non si può condannare. Qui in verità stiamo parlando per il momento solo della bicicletta-pedali-DNA, per cui potremmo comunque concludere che perlomeno su questo indizio il gioco dovrebbe essere chiuso. Come può essere inserito se non vi è certezza?

A chi stia magari per opporre il tema della visione atomistica delle prove indiziarie invece di una visione complessiva ed unitaria, chiedo di avere la pazienza di seguirci: alla puntata otto dedicheremo ampio spazio.

Qui proseguiamo sul tema bicicletta-pedali-DNA.

Ma perché proseguire se come abbiamo visto la sentenza stessa dice che in assenza (auto-dichiarata) di certezza non si può condannare?

Il perché è legato a quanto vi dicevo prima, i “ma” e le contraddizioni che pervadono trasversalmente la sentenza. E allora non vogliamo certo chiuderla così rapidamente, non vogliamo certo sottrarci al confronto. Anzi, più dettagliato e puntiglioso è il confronto, più crediamo sia utile a tutti. Perché non deve lasciare dubbi, perché anche troppo su questa storia si sono aperti argomenti, parlandone superficialmente, argomentando per verosimiglianza, per “secondo me” e mai o quasi mai invece impegnandosi per dimostrare con un solido processo logico, che – se non ad una certezza – porti almeno ad un alto livello di probabilità. Invece, se ne parla, se ne riparla, e sembra che non si riesca mai a giungere ad un punto fermo, una dimostrazione logica che possa chiudere in modo oggettivo almeno qualche aspetto. Definirlo una volta per tutte e non doverlo ridiscutere da capo ogni volta.

Questo sarà il nostro sforzo: scendere in modo verticale, non accontentarci, cercare e dimostrare, e solo con gli atti strettamente correlati all’iter processuale.

Allora vedremo come non si sappia quale bicicletta fosse presente in via Pascoli quella mattina, perché non si può dire che era la bici nera da donna Holland della famiglia Stasi. Non si può dire perché quella bicicletta ha tutte le componenti originali. È nata così, nulla è stato toccato. Ciò fu insuperabilmente dimostrato dalla perizia Adinolfi-Bardazza. La stessa PM Barbaini in udienza nell’ottobre 2014 dichiarò che lo scambio dei pedali era matematicamente escluso. Mi ha sempre colpito questa efficace connotazione di esclusione. Matematicamente è tanto, eh. Non si dovrebbe veramente più sentire nessuno che ricomincia a mettere in dubbio ciò. Anche perché nella sentenza questa cosa dovrà pur essere scritta, vero? Infatti, anche se un poco criptica e in penombra, e notata da pochi, c’è. Come no? Eccola, andate a pagina 55: “gli atti di indagine svolti avevano consentito di verificare che tutte le componenti (compresi i pedali) della bicicletta sequestrata erano “coerenti” con la data di fabbricazione ed acquisizione della stessa da parte della famiglia Stasi” Dico, se non basta la PM che in udienza dichiara che lo scambio è “matematicamente escluso” e non basta neppure che sia scritto nella sentenza, a che santo bisogna appellarsi per farlo capire? Cosa bisogna fare per riuscire a chiudere questo punto, non riaprirlo e cercare di procedere con i ragionamenti? Mah.

Una piccola nota: vista l’importanza processuale degli esiti della perizia Adinolfi-Bardazza forse si poteva essere un po’ più generosi invece di dedicare queste poche righe quasi nascoste e anonime, ma, forse, sarà questione di sensibilità. La bicicletta in sequestro era la Holland nera da donna, quella che tutti abbiamo visto nelle fotografie. A quel punto però non serviva più insistere per dimostrare che era quella la bici davanti a casa Poggi.  Non serviva più perché ciò che veramente interessava non era la bici, ma la riconducibilità al pedale con il DNA, che però è sulla Umberto Dei di Alberto Stasi. Perciò serve una bicicletta dalla quale posso dimostrare siano stati smontati i pedali. E questa bici non c’è. Ecco perché “l’incertezza”. Perché non si ha nulla. Ah, e non dimentichiamo che l’onere della prova spetta all’accusa.

Voglio perfino fare una provocazione: dico che Stasi è l’assassino, e che aveva una bici nera da donna che corrispondeva a quella descritta dalla signora Bermani. Piccola parentesi: nessuna delle biciclette della famiglia di Stasi corrispondeva a tale descrizione, neppure quelle a Spotorno. La più “simile” era proprio la Holland… che comunque non aveva le caratteristiche descritte dalle testimoni Bermani e Travain. Nella puntata vedremo anche l’illogicità del concetto di “macrodescrizione”, ma ora proseguiamo con il ragionamento: pur supponendo questo scenario con Stasi ciclista omicida, non spetterebbe all’accusa dimostrare quale bicicletta usò? O si può incredibilmente affermare: “La corte territoriale ha evidenziato – con scelta in fatto non illogica – di non essere in grado di individuare esattamente quale fosse tra le biciclette possedute dalla famiglia Stasi quella esattamente avvistata dalle testi la mattina dell’omicidio” Questo virgolettato non proviene dalla sentenza del 2014, ma dalla Cassazione 2015, è a pagina 89, se volete consultare. Mettere assieme per argomento sentenza 2014èricorsi avvocato Giardaè sentenza 2015 è stato un lavoraccio terribilmente impegnativo, ma ha portato incredibili fasci di luce su angoli in penombra. Vedrete. Tradotto: non ci sono certezze, non si sa quale sia la bicicletta in via Pascoli quella mattina, ma… è una tra le biciclette possedute dalla famiglia Stasi. Piccolo salto logico? Modesta incapacità dimostrativa? Fate voi, io credevo che le garanzie del processo penale fossero qualcosa di più robusto. E comunque e in ogni caso, se lo Stasi assassino è riuscito a far scomparire questa bici dai pedali cambiati, bisognerà pur farsene una ragione e cercare qualche altra prova, no?

Come fa la sentenza 2014 a cercare di sostenere la presenza di una bici che deve essere di Stasi, ma che non c’è e non si sa come definire? Con un artificio degno della miglior dialettica eristica. Veramente affascinante, e non sto scherzando. Bello, davvero, anche esteticamente. Quando parla della bici in via Pascoli usa sempre il termine “La bici vista dalle testimoni”. Fantastico, nella sua scintillante tautologia. Avrebbe mai potuto quella bici essere quella non vista dalle testimoni? Chi è l’assassino? È quello visto dal testimone. Ottimo, andiamo ad arrestarlo. Qualcuno prima o poi chiederà “CHI?” Lo stesso dicasi per la bicicletta. Affascinante descrizione quella “vista dalle testimoni”, ma la domanda logica conseguente è “Quale?”. Imbarazzo e non si sa, non vi è certezza. Un quadro accusatorio solidissimo.

Perfino l’avvocato Giarda nel suo ricorso parlò della bici nera da donna della famiglia Stasi, la Holland, quella in sequestro, e il ricorso puntò ovviamente sul fatto che era stato dimostrato che i pedali erano originali, mai cambiati etc.etc. Per sentirsi rispondere dalla Cassazione che no, non si parlava della Holland, che la sentenza non diceva quello, che era la bici “vista dalle testimoni”.

Ora qui però mi fermo, perché dimostreremo, solo con il contenuto stesso delle sentenze incrociate, che questa costruzione non tiene, che in realtà è sfuggito qualcosa, un piccolo dettaglio che però sgretola questa pur seducente costruzione.

Un vero colpo di scena, che vedrete descritto con i testi comparati delle sentenze nella nostra presentazione e che poi sarà disponibile per vostra consultazione sul sito, in modo aperto e trasparente. Tanto non si tratta di teorie o ipotesi. È solo puntigliosa ed accurata lettura dei testi, minuzioso incrocio dei dati, pignola evidenziazione delle autocontraddizioni. Non dovremo neppure fare lo sforzo di arrivare ad una conclusione. Sarà la conclusione che verrà da noi.

Con il risultato che la sentenza del 2014 su questo tema della bici-pedali-DNA afferma una cosa, mentre la Cassazione ne afferma un’altra. E non marginalmente. Lo vedremo assieme.

Come avrete notato non sono stato ad argomentare sui pedali “dissonanti” della Umberto Dei, che non sarebbero quelli originali, dunque sostituiti. Vedremo nella presentazione altri bei salti logici su questo, soprattutto dove si afferma che siccome sono “dissonanti” allora sono stati sostituiti e dunque (dunque?) provengono da un’altra bicicletta. Perché? Come è dimostrato? 1). Potevano essere quelli montati ab origine. I rivenditori possono montare pedali differenti, quando Bardazza girava per rivenditori (assieme ad un sottufficiale della Guardia di Finanza, eh) certificò la presenza di modelli Umberto Dei con pedali differenti, 2) Potevano benissimo essere stati sostituiti dal proprietario in qualunque momento successivo all’acquisto 3) potevano provenire da altra bicicletta. Non è la terza l’unica possibilità, dunque se si vuole affermarlo occorre provarlo.

Non ho parlato neppure del DNA sui pedali (dove ci sarà comunque qualcosa da dire, e lo vedrete), perché è veramente poco interessante scannarsi sul fatto che si tratti di sangue (sappiamo di no, ma non importa), materiale altamente cellulato, encefalo, funghi, lieviti o polvere cosmica. Nelle sentenze ci sono pagine e pagine concentrate su questi due argomenti, ricchissime di descrizioni, dettagli, perizie. Tutto potrebbe essere molto utile. Ma è al condizionale, dico potrebbe perché se prima di tutto non dimostro che quel pedale era in via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007, manca il collegamento ed è perfettamente inutile concentrarsi sul resto.

È un po’ come gli esami propedeutici alle Università. Non ti ammettono neppure agli esami che da questo discendono. Prima superi l’esame propedeutico, poi si parlerà degli altri collegati. Questione di ordinato procedere.

E anche di più: conoscete la strategia difensiva “flare and chaff”? Sono le misure elettroniche e termiche che arerei ed anche navi adottano per difendersi da attacchi. In pillole, emettono falsi bersagli (strisce metalliche o esche termiche) in modo da cercare di sviare l’oggetto aggressore. Ecco, fino a quando non si dimostra il collegamento tra il pedale e “via Pascoli” tutto il resto sono “flare and chaff”.

Se sei il missile che vuole arrivare al bersaglio, e il bersaglio è la chiarezza e la verità, evita i flare and chaff e punta dritto senza distrazioni.

Va bene, vi aspettiamo alla presentazione, dove andremo dritti dritti. Nessun flare and chaff. A presto.

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Autore

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  • Mariano Gambino, oggi in pensione, è stato CEO in Italia di un’azienda appartenente ad un grande gruppo multinazionale, arrivando poi ad avere la responsabilità di un’area (EMEA2) contenente un gruppo di aziende in diversi paesi europei, con un totale di 1069 dipendenti. Nella sua carriera ha affrontato e gestito problemi complessi, analisi dettagliate, sintesi necessarie. Questo lo ha aiutato molto nell’affrontare in modo analitico da un diverso punto di vista i documenti processuali, con un’angolatura differente che ha prodotto un interessante output, diverso da quello puramente tecnico giuridico, ma con robusti ancoraggi logici e razionali e capacità di sintesi. Lontano dal mondo dei social network, oggi si dedica alla sua passione per la vela e vive nei pressi di Lerici (SP).

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1 commento

  1. Angela

    Che dire: complimenti per questa puntata con questa analisi precisa e puntuale da parte del Dott. Gambino che offre aspetti e punti di vista davvero interessanti. E complimenti a Gianluca per il suo canale.

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  1. Angela

    Che dire: complimenti per questa puntata con questa analisi precisa e puntuale da parte del Dott. Gambino che offre aspetti e punti di vista davvero interessanti. E complimenti a Gianluca per il suo canale.

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