Il ragionevole dubbio nella condanna Stasi

Scritto da: Mariano Gambino
10/10Questo articolo è parte del dossier: Anatomia della condanna StasiLEGGI IL DOSSIER
11 Agosto 2026

L’ultimo capitolo di Anatomia della condanna Stasi arriva al principio che tiene insieme l’intero percorso: l’oltre ogni ragionevole dubbio. Dopo aver analizzato indizi, perizie e ipotesi alternative, confrontiamo le argomentazioni della difesa con la risposta della Cassazione e con i dubbi rimasti aperti…

Eccoci all’ultima tappa del nostro viaggio. Siamo partiti della sentenza di condanna nel processo appello bis del 17 dicembre 2014, siamo passati attraverso i temi principali del ricorso della difesa di Stasi, per arrivare poi alla conferma della sentenza di condanna, arrivata dalla Corte di Cassazione del 12 dicembre 2015. Abbiamo analizzato in dettaglio ogni aspetto: gli indizi principali, le ulteriori risultanze, le ipotesi alternative, le perizie più importanti, tutti gli elementi che hanno costituito il corpo processuale di questo caso così intricato. Tutti questi elementi sono legati da un filo che li attraversa. Se questo filo si interrompe, se non tiene, allora tutti gli elementi perdono unitarietà, diventano elementi a sé stanti, si disperdono nella loro capacità esplicativa finalizzata a corroborare una sentenza di condanna.

E’ il tema del ragionevole dubbio, quello attorno al quale poi devono ruotare tutti i processi penali nel nostro ordinamento.

Come definire questo “ragionevole dubbio”? È la regola di giudizio secondo cui la condanna è legittima solo se la colpevolezza dell’imputato è l’unica spiegazione razionale dei fatti, escludendo qualsiasi ricostruzione alternativa plausibile, che deve essere pertanto credibile e non solo teorica, astratta e lontana dal senso comune delle cose.

La Cassazione ha più volte specificato: “Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio impone che la condanna sia pronunciata solo quando il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili, ma la cui effettiva realizzazione risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali. Il dubbio, per essere rilevante, deve essere oggettivo e logico, e non una mera congettura astratta o soggettiva.”

Su questo fondamentale tema l’avvocato Giarda insistette molto, e secondo me scrisse anche pagine davvero ispirate, contenute nel motivo 19 del ricorso, ripreso poi e integrato nel punto 8 dei nuovi motivi presentati poco prima del dibattimento finale. Vi riporto qui fedelmente uno stralcio: “Si tratta di regola di giudizio, ma anche, prima ancora, di regola di civiltà, perché non vi è nulla di più abietto e pericoloso per un sistema giudiziario del rischio di condannare un innocente; per questo non possono legittimarsi approcci metodologici idonei ad innalzare tale rischio o, tantomeno, a consentirgli di concretizzarsi.

Si è detto già che una motivazione logica, coerente, riscontrata dalle emergenze processuali ed esaustiva nell’affrontare anche le deduzioni difensive, è certamente lo strumento di controllo più efficace per tutte le parti, atteggiandosi quale dovuta giustificazione logica e giuridica della decisione, qualunque essa sia, compendiata nel dispositivo. Da ciò consegue, per converso, che una motivazione palesemente illogica, contraddittoria ed avulsa dai canoni più volte richiamati, già di per sé si pone come gravissimo vizio da censurare in sede di legittimità, ma porta con sé, pare, anche un’ulteriore e non meno rilevante conseguenza: se l’iter argomentativo addotto a sostegno della condanna dell’imputato, come nel caso di specie, è profondamente e radicalmente inficiato (perché smentito dalle risultanze; perché sviluppato in violazione dei principi di valutazione delle prove; perché portante giudizi personalistici del Giudicante ed autonome interpretazioni svincolate dai risultati di prova), il vizio si riflette inesorabilmente anche sul sicuro mancato superamento della soglia del “dubbio ragionevole”, atteso che, sembrerà banale, ma se il quadro indiziario fosse stato davvero così consolidato, certo non ci sarebbe stata occasione né ragione di rendere una motivazione non poco viziata, da un lato; e dall’altro, i risultati di prova trascurati, i travisamenti, le omissioni le violazioni di legge e tutti gli altri vizi ampiamente censurati nel ricorso principale e nel presente atto, di cui la decisione gravata si compone, ne scardinano ab origine il fondamento logico e soprattutto giuridico, perché proprio negli atti processuali si radicava non un dubbio, ma più di un dubbio – e più che ragionevole – a partire dal fatto che non vi era nulla che collegasse Alberto Stasi a quella casa proprio quella mattina.>>

Questo il forte richiamo dell’avvocato Giarda, che poi entra ancor più nello specifico:

  • Non vi è certezza sul mendacio di Stasi rispetto al riferito ritrovamento
  • Non vi è certezza sulla bicicletta
  • Non vi è certezza (anzi, non vi è proprio) il movente

Se non vi è certezza, il dubbio è in res ipsa; di più: se non vi è certezza, si impone l’assoluzione dell’imputato, presunto innocente, e non la condanna.”

E prosegue con alcuni passaggi che secondo me dovrebbero far onestamente riflettere tutti, al di la delle parti: “la pronuncia di condanna deve fondarsi “sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato” (Cass. Pen. sez. II,9/11/2012 n. 7035; Cass. Pen. Sez. II, 2/04/2008 n. 16357), laddove la “versione ricostruttiva prescelta” deve, appunto, essere aderente alla realtà processuale e non può porsi come il frutto di ricostruzioni personalistiche, apodittiche interpretazioni di comportamenti umani o “intuizioni”, le quali mai possono legittimamente supplire a carenze probatorie o inefficienze investigative; e tali sono i basilari principi sol perché si sostanziano nell’espressione di fondamentali valori costituzionali, coagulati attorno al ruolo centrale della persona, alla cui tutela, come si è detto, è anche funzionale il principio della presunzione di innocenza sino ad accertamento definitivo, di cui all’art. 27, comma 2 Cost.: valori che non possono essere ignorati e che non possono mai cedere il passo a spasmodiche ricerche della “verità” che siano solo finalizzate a trovare un colpevole, qualunque esso sia.”

Per poi andare a concludere, come peraltro concluse anche il PG Cedrangolo (l’accusa di Stato!):

“il nostro sistema processuale, il nostro Codice di rito, i principi che con tanta fatica sono stati compendiati nella Carta costituzionale e nelle Carte sovranazionali, imponevano l’assoluzione di Alberto Stasi.”

Forse ho una visione qui un po’ idealista e “romantica”, ma trovo davvero bellissimi questi passaggi, questo ricordare i principi fondanti del nostro sistema giudiziario, i valori legati alla nostra Costituzione, alla centralità della persona. La bellezza di noi esseri umani è che possiamo mettere il nostro sentimento, la nostra anima in aggiunta a codici, analisi, fatti, prove, indizi. E questa è una cosa che dovrebbe unire tutti noi attorno ai principi costituzionali, giuridici, sociali, in un ragionamento profondo, e non scatenare subito preconcette opposizioni e contrasti da tifoseria.

Il fatto che questa mia aspettativa sconfini perfino nell’utopia, viene presto dimostrato dall’incipit della risposta che dà la Cassazione a questo accorato appello dell’avvocato Giarda: “«Del tutto infondato si presenta il diciannovesimo motivo di ricorso e l’ottavo motivo nuovo in merito alla violazione, nel caso in esame, del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio».

Ora, si può legittimamente dissentire, si può legittimamente rigettare un ricorso (pur di ben argomentare), ma aprire i propri commenti con questo apodittico “del tutto infondato” appare più come un segno di debolezza, piuttosto che di forza.  Non vi era assolutamente il bisogno di usare questo registro nella risposta. Anzi, questa ansia di esagerazione nelle risposte denota proprio l’insicurezza di chi sa di non avere supporto concreto e forte nei fatti e cerca di supplire con reboanti asserzioni, proprio come a puntellare tesi traballanti. Del tutto infondato? Poi si può discutere tutto, per carità, ma oggettivamente le aree dubbie e incerte sono molte, e per dichiarazione stessa della sentenza gravata, come ha ben ricordato nel ricorso l’avvocato Giarda e come abbiamo visto nelle nostre puntate precedenti. Se non aree addirittura travisate processualmente (il dichiarato incidente domestico). Solo per queste due minime osservazioni quel “del tutto infondato” non ci sta proprio, ed è segno di insicurezza, oltre che di poco rispetto per l’interlocutore.

Tant’è, la risposta della Cassazione prosegue cercando di argomentare meglio: “Di conseguenza, l’ulteriore approdo di legittimità è sintetizzato nel principio della cogenza di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria, secondo il criterio del “dubbio”, tale che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (autocontraddittorietà o l’incapacità esplicativa) o esterni (l’esistenza di un’ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica). Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono né dubbi interni né esterni, in merito all’illustrazione degli elementi a carico dell’imputato in ordine al delitto ascrittogli.”

Chiaramente la Corte “blinda” il disposto della sentenza 2014 gravata, e fino a qui nulla di particolare. Ma lo fa in un modo discutibile. Affermare infatti che non emergano dubbi né interni né esterni appare quantomeno azzardato, per tutto ciò che abbiamo visto nelle nostre puntate e per quanto esposto chiaramente nel ricorso di Giarda.  Nel nostro video metteremo in evidenza invece proprio la lunga lista di dubbi esterni e interni che rimangono aperti, e di più, avremo 35 domande importanti che non hanno trovato risposta e motivazione nella sentenza 2014.

La modalità di risposta della Cassazione, che riepiloga punto per punto gli indizi principali, ci consentirà di ripercorrerli brevemente, sintetizzando le conclusioni delle nostre analisi svolte in tutte le puntate precedenti. E, a nostro avviso, i dubbi aumenteranno, anziché diminuire.

Questo tema del ragionevole dubbio meritava decisamente un’analisi più alta da parte della Cassazione. Noi qui, nel nostro piccolo, vogliamo ricordare alcuni passaggi sul tema. Vorrei prima di tutto citare il giudice Vitelli, che molto probabilmente sarà ricordato come colui che ha avuto la visione chiara di questo intricato caso, e che –per quanto a lui di competenza – ha evitato un errore giudiziario costoso in tutti i sensi: umano, economico, sociale. “Il dubbio ragionevole non vuole distruggere, vuole anzi costruire, favorendo soluzioni solide, ponderate. Poco importa se occorre più tempo, più fatica. Poco importa se alla fine l’esito non è bianco o nero: sarà meno spettacolare, ma più giusto”

Vorrei poi ricordare un passaggio fondamentale della requisitoria di Oscar Cedrangolo: «Noi qui, in questa sede, come sapete, non siamo chiamati a stabilire se l’imputato è colpevole o innocente, ma solo a giudicare se la sentenza è fatta bene o è fatta male: se è fatta male si annulla, se è fatta bene si rigetta il ricorso. Questa sentenza di condanna, che siamo chiamati a giudicare, è da annullare» Anche in questo caso, fosse stato ascoltato, avremmo evitato dolore e costi.

Ma, sembrerà paradossale, il commento forse migliore sul tema che stiamo trattando è stato scritto nel 1840, ben 186 anni fa: “È men male l’agitarsi nel dubbio, che il riposar nell’errore.” Lo scrisse Alessandro Manzoni, nella sua celebre appendice ai Promessi Sposi, nell’edizione del 1840, Storia della colonna infame, dove analizza i tragici processi contro i presunti “untori” durante la peste di Milano del 1630. La citazione è un severo monito contro i giudici del tempo, colpevoli di aver accettato acriticamente convinzioni assurde e di aver condannato innocenti pur di placare i propri pregiudizi e le paure del popolo.  Certo che fa senso leggere questa frase e ripercorrere questi concetti dopo 186 anni e trovarli così tremendamente attuali. Nihil  novum sub sole, certamente. Chissà cosa scriverebbe oggi il grande Alessandro Manzoni assistendo a questa moderna versione di processo. Sarebbe molto interessante saperlo. Ai tempi non fu certo tenero con i giudici, il Manzoni. Chi ha buona memoria ricorderà anche che vi fu una distinzione storica con Pietro Verri, che sosteneva che i giudici avessero agito così a causa dell’ignoranza del loro tempo e della barbarie delle leggi (come l’uso legale della tortura). Beh, il nostro Manzoni dissentì parzialmente da Verri. Dimostrò, atti del processo alla mano, che i giudici sapevano benissimo di commettere un’ingiustizia. Per compiacere la rabbia del popolo e trovare un capro espiatorio, scelsero volontariamente di calpestare ogni barlume di buonsenso e diritto, abusando del proprio potere discrezionale. Questa era la tesi del Manzoni…absit iniuria verbis… Scriverebbe lo stesso oggi su questo caso? Nessuno lo può sapere. Che volete, siamo in tema…ci resterà il dubbio….

Per una volta invece non ho alcun dubbio nel chiudere con i miei più caldi ringraziamenti per questa piccola avventura nella quale mi sono trovato coinvolto. Chi e cosa mi sento di ringraziare?

Stranamente voglio ringraziare i miei due tendini lesionati alla spalla destra. Senza questo infortunio non avrei avuto l’occasione e il tempo di leggere, studiare, scrivere su questo caso. E visto che abbiamo citato il grande Manzoni: “Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande” Detta da lui è ben meglio del solito “non tutto il male vien per nuocere”, eh.

Poi voglio ringraziare tutti coloro che hanno seguito, hanno partecipato, hanno commentato. Tante ore di video, non un percorso “leggero”, e sono sinceramente stupito di quanti abbiano voluto dedicare così tanta attenzione. Grazie davvero di cuore a tutti voi

Poi voglio ringraziare Gianluca Zanella, che ha saputo ascoltare questo «signor nessuno» e che ha fatto sì che tutti noi potessimo viaggiare e ragionare assieme

E ancora, mia sorella Marcella, che mi ha incoraggiato quando mi sentivo sconfortato quasi affogando nelle migliaia di pagine

E…ultimo ma non ultimo… il nostro Legislatore, che impone trasparenza democratica e mi ha consentito da «signor nessuno» di accedere a documenti e informazioni pubbliche, a garanzia di tutti.

GRAZIE e… forse…alle prossime!

Approfondimento Video

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Autore

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  • Mariano Gambino, oggi in pensione, è stato CEO in Italia di un’azienda appartenente ad un grande gruppo multinazionale, arrivando poi ad avere la responsabilità di un’area (EMEA2) contenente un gruppo di aziende in diversi paesi europei, con un totale di 1069 dipendenti. Nella sua carriera ha affrontato e gestito problemi complessi, analisi dettagliate, sintesi necessarie. Questo lo ha aiutato molto nell’affrontare in modo analitico da un diverso punto di vista i documenti processuali, con un’angolatura differente che ha prodotto un interessante output, diverso da quello puramente tecnico giuridico, ma con robusti ancoraggi logici e razionali e capacità di sintesi. Lontano dal mondo dei social network, oggi si dedica alla sua passione per la vela e vive nei pressi di Lerici (SP).

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