Nel caso Stasi il tema della prova indiziaria è al centro del passaggio dalle assoluzioni alle condanne. Questo capitolo analizza le regole previste dall’articolo 192 del Codice di procedura penale e il diverso modo con cui difesa e Cassazione hanno interpretato gravità, precisione e concordanza degli indizi…

In questa puntata affronteremo un argomento piuttosto specifico, quello della valutazione della prova indiziaria. E’ un argomento trasversale, che coinvolge tutti gli indizi che abbiamo finora analizzato. Ma ancor di più, costituisce probabilmente il vero fulcro sul quale ha fatto leva il ricorso versus la sentenza di assoluzione dell’Appello del 2011. Un fulcro sul quale poi si è solidamente installato tutto l’iter processuale seguente.
Se sintetizziamo la sostanza di tale ricorso, possiamo dire che i due pilastri fondamentali erano:
- La critica alla sentenza di assoluzione per aver considerato gli indizi in modo atomistico, senza una prospettiva globale che considerasse l’insieme del quadro, la concordanza di tutti gli indizi e dunque il superamento del ragionevole dubbio.
- La necessità di integrazioni istruttorie, che erano state valutate insufficienti o criticabili da parte della Corte di rinvio.
In questa puntata ci occuperemo del primo pilastro, partendo, dopo una rapida premessa, dal ricorso dell’avvocato Giarda, che contrasta l’impostazione data dalla Corte. Una brevissima premessa è necessaria per acquisire alcuni concetti che sono, per così dire, propedeutici all’analisi. Per prima cosa, per noi profani, sgombriamo il campo da un possibile fraintendimento tra il significato di prova e quello di indizio.
PROVA: Evidenza diretta che dimostra un fatto immediatamente, senza bisogno di ragionamenti o interpretazioni. Per esempio un video che riprende una scena, un testimone oculare, la risultanza certificata di operazioni su un computer.
INDIZIO: è una prova indiretta, ossia si collega uno o più fatti noti ad un fatto ignoto attraverso un ragionamento logico inferenziale. L’insieme e la concordanza di più indizi devono portare a determinare il fatto con certezza al di là del ragionevole dubbio. Nella puntata 9 approfondiremo poi anche questo tema del “ragionevole dubbio”, ora invece concentriamoci su come devono essere valutati gli indizi in un processo penale.
Il comma 2 dell’articolo 192cpp stabilisce che L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
Questa fondamentale definizione richiede poi la spiegazione di cosa si debba intendere, dal punto di vista processuale, per grave, preciso e concordante.
Grave= se è consistente, resiste alle obiezioni, ha capacità dimostrativa ed è pertinente.
Preciso= se è specifico, univoco, non suscettibile di diversa interpretazione.
Concordante= gli indizi devono muoversi nella stessa direzione, non essere contradditori convergere verso dati certi.
La delicatezza e complessità del processo penale implica non solo definizioni rigorose e precise, ma anche un percorso logico ben definito, supportato anche da storia giurisprudenziale. Da questo punto di vista, viene ribadito, come sopra già introdotto, che gli indizi sono gli elementi probatori raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale, che partendo da un fatto noto conduce ad un fatto ignoto, in virtù dell’applicazione di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza (Cass. sez. V 11.12.2020 n. 5209) non, invece, in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni (Cass. sez. V 13.12.2023 n. 4595).
Come si vede si sono specificati con grande cura tutti gli aspetti: dalla definizione di indizio, alle sue caratteristiche, fino alla sua metodologia di costruzione.
Sembrerebbe tutto molto chiaro, ma la differente valutazione di quanto visto finora è proprio uno degli elementi chiave per capire come si sia potuti passare da due sentenze di assoluzione a due di condanna, pur in assenza di eclatanti differenze in termini di elementi di base iniziali e risultanze processuali. Alla fine, in questa vicenda processuale, proprio questa divergenza di interpretazione è stata il punto centrale nell’evoluzione da sentenze di assoluzione a sentenze di condanna.
Ora, prima di scendere nel confronto tra queste differenti interpretazioni, vanno solo ricordate, come elemento di fondo che deve sempre essere tenuto presente, le garanzie tipiche del processo penale, che la stessa sentenza 2014 ricorda, alla pagina 16: la presunzione di innocenza dell’imputato, l’onere della prova a carico dell’accusa, la necessità di assoluzione in caso di insufficienza, contraddittorietà e incertezza della prova d’accusa, e obbligo della motivazione della sentenza. Il ragionamento probatorio spetta al giudice di merito, mentre a quello di legittimità spetta il sindacato sul rispetto da parte del primo dei parametri di valutazione della prova indiziaria e la verifica della motivazione che deve essere logica, esauriente e coerente.
Definiti così tutti gli elementi da considerare, possiamo scendere nell’analisi del caso specifico delle sentenze 2014 e 2015.
Il ricorso dell’avvocato Giarda ha battuto moltissimo su questi punti di diritto, avendo giustamente identificato in questa differente interpretazione il problema davvero principale. Ecco la sua analisi nel ricorso: “tutti gli elementi considerati sono risultati o neutri (perché dipendenti da pura casualità, incontrollabili e inconoscibili: cfr tematica sul “ritrovamento” – “camminata”) o smentiti (come il nesso tra le impronte sul dispenser e l’omicidio, impronte sulla cui presenza vi erano plurime ragionevoli spiegazioni, considerando peraltro che lo Stasi era il fidanzato della vittima e frequentatore di casa Poggi) o comunque né gravi né precisi (come il DNA di Chiara Poggi sui pedali) o addirittura inesistenti (Alberto Stasi avrebbe riferito di un incidente domestico) ovvero finanche risultati a discarico (la bicicletta vista davanti all’abitazione non è risultata appartenente a Stasi). Emerge invece, evidente, l’intento di “massificare” circostanze irrilevanti, in un continuo “mettere in connessione” suggestioni ed impressioni, dati privi di supporto probatorio e dati smentiti dalle prove in atti, per poi, invece, espungere chirurgicamente non solo le più che ragionevoli e processualmente comprovate “letture alternative”, ma anche e soprattutto gli evidenti elementi di prova a discarico, che avrebbero reciso ogni nesso tra l’imputato e l’omicidio di Chiara Poggi”
Come vedete l’avvocato Giarda contesta la valenza indiziaria ab origine, ovvero la mancanza delle caratteristiche di gravità e precisione che il CPP impone, ed anche la scorretta metodologia di costruzione dell’impianto indiziario, proprio come abbiamo visto in precedenza dove si stabiliva che l’impianto indiziario deve provenire dall’applicazione di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza (Cass. sez. V 11.12.2020 n. 5209) non, invece, in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni (Cass. sez. V 13.12.2023 n. 4595).
Nella nostra puntata vedremo nei dettagli come risponde la Cassazione, qui in sintesi la posizone della Corte di legittimità è che gli indizi non devono essere considerati singolarmente con visione parcellizzata ed atomistica, ma si deve procedere ad un esame globale. Non parla di valutazione propedeutica del singolo indizio per precisione e gravità, ma dà più importanza alla valutazione nel loro insieme e nella loro possibile confluenza con la quale superare carenze, limiti intrinseci o estrinseci ed equivocità. Ecco, qui siamo al vero punto centrale, alla divaricazione delle interpretazioni e dunque poi delle conclusioni. Per la difesa invece, in sintesi, gli indizi non hanno superato la propedeutica analisi singola in termini di gravità e precisione, dunque non ci sono i presupposti per arrivare ad una loro valutazione complessiva, che sarebbe una loro mera sommatoria. (La somma di tanti zeri non fa l’unità) .
La cosa davvero strana…e direi perfino un po’ stupefacente… che potremo rilevare analizzando la risposta della Cassazione, è che per avvalorare la sua tesi (accorpare indizi in un quadro unitario, e far prevalere questo alla valutazione individuale dell’indizio) la Cassazione cita una nota sentenza a camere unificate, che però sancisce esattamente quella che è la tesi del ricorso della difesa. Un a cosa inspiegabile, come evincerete dal testo della sentenza citata che qui vi riporto: la nota sentenza delle Sezioni Unite n.33748 del 12/07/2005, Mannino, secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica, che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.”
Davvero inspiegabile, questa sentenza argomenta a favore del ricorso della difesa, ma viene usata dalla Cassazione come se fosse a supporto delle proprie tesi. Lo vedremo bene e lo commenteremo nella nostra puntata, che chiuderemo con un paio di considerazioni interessanti.
La prima: Il fatto che il procuratore generale della Cassazione, Oscar Cedrangolo abbia biasimato in modo secco e duro la sentenza, definendola illogica, sottolineando l’inesistenza di indizi e la loro impropria elaborazione (proprio nel tema sopra trattato), costituisce ulteriore conferma che l’interpretazione data dai giudici del 2014, suggellata poi dalla Cassazione 2015, è particolarmente debole. Abbiamo voluto approfondire numericamente questo aspetto, con dati provenienti dagli archivi statistici delle Corti di Cassazione. Nel caso di specie, ossia quando un PG “salda” le sue conclusioni con quelle della difesa e chiede alla Corte nella sua requisitoria l’annullamento della sentenza di condanna, nel 95% dei casi tale indicazione viene seguita dalla Corte. Un ulteriore elemento di stranezza in questa sentenza, ancor più considerando l’immagine e l’autorevolezza che aveva un magistrato come Oscar Cedrangolo.
La seconda: nel 2017, con la legge 103 del 23 giugno, venne modificato il cpp e un aspetto illuminante è la modifica che qui vi riporto: Art. 1 comma 69. All’articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606».
Un po’ criptico, espresso in tal modo, ma nella puntata lo analizzeremo bene e vedremo che questa modifica comporta che il ricorso del 2012 contro la sentenza di assoluzione del 2011 NON sarebbe più ammissibile. Come a dire che neppure saremmo qui a discuterne, Alberto Stasi non avrebbe potuto essere processato in appello bis. Sarà molto interessante esaminare lo spirito e la ratio del Legislatore, il miglioramento che ha voluto apportare ed anche, in fondo, chiedersi se un caso giudiziario così clamoroso come quello di Garlasco abbia potuto essere una delle fonti ispiratrici del Legislatore in questa importante modifica. Vi aspetto allora in video, per analizzare assieme tutto quanto qui anticipato.




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