La mafia cambia pelle? Cambiamola anche noi

Scritto da: Gianluca Prestigiacomo
13 Settembre 2024

A distanza di tanti anni dalla promulgazione della legge Rognoni – La Torre bisogna prendere atto di una cosa: la mafia ha cambiato pelle ed è il momento che anche noi ci decidiamo a cambiarla per rendere più efficace l’opera di contrasto. E un modo ci sarebbe.

Da sinistra, l’onorevole Pio La Torre e il Ministro dell’Interno (dal 1978 al 1983) Virginio Rognoni.

Una visione di pochi

Già negli anni Settanta, la mafia, in quanto organizzazione, era un’idea di pochi e la lotta a essa era intesa praticamente come una questione del tutto giudiziaria. Solo i familiari delle vittime e qualche magistrato come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, avevano compreso si trattasse di un sodalizio con legami diretti o indiretti alla politica, ma non avevano gli elementi probatori per riuscire a dimostrare le loro convinzioni. Una visione di pochi, dunque, fino a quando Tommaso Buscetta, tuttora impropriamente considerato pentito, contribuì a confermare le tesi dei due magistrati e dei familiari delle vittime. Bisogna anche considerare che il primo pentito di mafia fu Joseph Michael Valachi collaboratore di giustizia statunitense, appartenete alla famiglia Genovese, il cui capomafia era Vito Genovese. Il senatore Robert Kennedy, in qualità di consigliere giuridico della Commissione che indagava sul crimine organizzato, dichiarò: «Le rivelazioni di Joseph Valachi ci hanno aiutato, come mai in precedenza, a capire come funzionano le operazioni della mafia, senza escludere quelle riguardanti la corruzione politica.»

La legge Rognoni-La Torre

Comunque, Tommaso Buscetta, grazie alla sua collaborazione, permise agli inquirenti di iniziare a smontare tecnicamente la monocultura sostenuta principalmente dalle istituzioni politiche, secondo la quale la mafia era uno dei tanti fenomeni criminali, funzionale solo a sé stesso. Si trattava di una organizzazione denominata Cosa Nostra, che godeva di appoggi esterni. Non solo. Tommaso Buscetta mise in luce proprio i rapporti tra essa, la politica, pezzi delle istituzioni democratiche e del mondo imprenditoriale. Insomma, dopo la metà degli anni Ottanta, la lotta alla mafia e alla cultura mafiosa, iniziò a delineare un quadro complesso di intrecci tra Cosa Nostra e Stato. Ma lo strumento normativo che permise di affrontare la complessa struttura del fenomeno, principalmente in termini giudiziari, fu la previsione del reato di associazione di tipo mafioso con l’inserimento per la prima volta nel Codice Penale dell’articolo 416 bis, introdotto dalla legge n. 646, del 13 settembre 1982, nota come legge Rognoni – La Torre, in cui viene delineato il vincolo associativo, inteso quale condizione essenziale per inserirsi nella società e ottenere vantaggi di tipo economico: «L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri».

Tommaso Buscetta al suo arrivo in Italia nel 1984.

Il testo normativo traeva origine da una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati il 31 marzo 1980, che aveva come primo firmatario l’on. Pio La Torre, alla cui formulazione tecnica avevano collaborato anche due giovani magistrati della Procura di Palermo: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Con il senno di poi viene naturale notare la lungimiranza e la capacità di analisi di coloro i quali si erano convinti, soprattutto attraverso le indagini di Polizia Giudiziaria, che la mafia non fosse una banda di criminali il cui scopo era il profitto di denaro frutto di traffici di droga, rapine, furti, sequestri, ma una organizzazione realmente in grado di tessere rapporti con i pubblici poteri, finalizzata a canalizzare il consenso per gestire essenzialmente il sistema degli appalti. Quindi, avevano chiaramente capito che la mafia era diventata un centro di potere determinante nelle scelte politiche e istituzionali, che agiva attraverso l’intimidazione e il ricatto. Un terreno normativo, quindi, sul quale qualche anno dopo, fu possibile tradurre le dichiarazioni di Tommaso Buscetta in atti giudiziari.

Una lunga scia di morti

Sono trascorsi molti anni da quando uomini di Stato come Pio La Torre, Giovanni Falcone Paolo Borsellino e molti altri, diedero un contributo fondamentale affinché la mafia si trovasse di fronte a ostacoli normativi tali per cui avrebbe dovuto arrendersi. Ma tutto questo, come sappiamo, non fu sufficiente. Per il semplice motivo che una certa classe politica, soprattutto di area democristiana – che poi confluì nei nuovi partiti di maggioranza che vinsero le lezioni nella primavera del 1994, sul finire dell’inchiesta denominata Mani Pulite – pretese nuove normative che alleggerirono le pene, togliendo così alla magistratura alcuni strumenti incisivi per quanto riguarda la lotta al sistema mafioso.

Nel frattempo, purtroppo, a dimostrazione del fatto che l’impulso legislativo del 1982 stava portando alla luce le trame di pezzi di uno Stato complice della mafia, Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli otto operatori della Polizia di Stato in servizio di scorta, furono barbaramente ammazzati. Da chi ancora non è del tutto chiaro, nonostante il braccio operativo di qualche mente raffinata, operante per conto di entità politiche o di poteri occulti tecnicamente da identificare, fu Cosa Nostra. E prima ancora molti altri magistrati, giornalisti, operatori delle Forze dell’Ordine, politici, civili, prelati, furono ammazzati perché avevano intuito esattamente lo scopo della mafia: ottenere il pieno controllo politico e sociale, con l’uso della violenza intimidatrice.

Il 23 maggio 1992 la mafia uccide a Capaci il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Una lotta per pochi

Al di là dell’aspetto giudiziario serviva anche una coscienza civile comune affinché la mafia non potesse più trovare un terreno fertile su cui strutturare la cultura dell’omertà. Dunque, la mafia, intesa quale associazione a delinquere il cui scopo principale è conquistare il potere attraverso il proprio radicamento nella società, nella politica e nelle istituzioni democratiche, è il cancro da sconfiggere. Gli sforzi per debellare il fenomeno sono stati immensi, sotto ogni aspetto. Sforzi, però, di pochi. Buona parte delle classi politiche succedutesi negli ultimi cinque decenni non ha mai contribuito a fermare il fenomeno tagliando i suoi tentacoli. Se non fosse dipeso dalla buona volontà e dall’impegno etico e morale di coloro i quali, ahimè, scarificarono la propria vita, non sarebbero stati raggiunti risultati eccellenti, non solo sotto l’aspetto legislativo e investigativo, ma anche, e soprattutto, in termini culturali.

Un’interpretazione fuorviante

Ora, grazie proprio al lavoro condotto negli ultimi tre decenni da donne e uomini di Stato, possiamo includere la mafia nelle mafie, nel senso che tutti gli altri sodalizi oltre a Cosa Nostra, che fondano la loro forza sull’intimidazione, l’omertà e la violenza, sono da considerare mafia. Esattamente come prevedeva il primo testo dell’articolo. Poi, la trasformazione dell’ultimo comma in cui fu inserita anche la cosiddetta ‘ndrangheta, pur mantenendo l’impostazione giuridica precedente, ebbe un effetto fuorviante, come se principalmente le organizzazioni mafiose da considerare tali fossero solo Cosa Nostra, Camorra e ‘ndrangheta.

Dunque, sono stati fatti passi fondamentali, ma bisognerebbe farne altri, probabilmente altrettanto importanti. Dopo le stragi del 1992/1993 le mafie hanno radicalmente modificato il proprio modus operandi. I vertici delle organizzazioni capirono – almeno, questa sembra essere la versione ufficiale – che ingaggiare continue guerre contro lo Stato è svantaggioso. Meglio sedersi a un tavolo e trattare, magari a pranzo o più sbrigativamente davanti a un buon caffè. Il che fa supporre ci sia stata anche una evoluzione sotto l’aspetto soggettivo. Un tempo, come abbiamo appena affrontato, le mafie avevano la necessità di inserirsi socialmente come organizzazioni. Da qualche anno, invece, assistiamo a operazioni di Polizia Giudiziaria, coordinate dalla magistratura, che mettono in luce il radicamento, un inserimento sociale già avvenuto da tempo. Ormai esse fanno parte del sistema politico, economico e istituzionale. E il vincolo associativo molte volte non è più determinante per stabilire l’aggravante mafiosa nella fattispecie organizzativa.

Adattarsi ai tempi

A distanza di molti decenni e dopo avere sostanzialmente preso atto della radicalizzazione delle mafie su tutto il territorio italiano, europeo e internazionale, si può affermare che si sono evolute il più delle volte anche slegandosi da vincoli associativi. Certo, gli affiliati, pur agendo individualmente, continuano a contribuire alla crescita dell’organizzazione a cui appartengono, ma l’interazione di tipo mafioso in un ampio ambito sociale dovrebbe essere riconsiderata. Mi spiego meglio. L’articolo 416 bis introdotto nel Codice penale nel 1982, si fonda sul principio del vincolo associativo, una formula che, negli anni a seguire, come abbiamo visto, portò a risultati eccellenti. Anni in cui vi era, tuttavia, l’urgenza di predisporre sul piano normativo idonei strumenti per contrastare il fenomeno più in profondità; pertanto – giustamente – si considerava solo tale vincolo, anche perché il singolo affiliato fondava le proprie certezze proprio sulla forza dell’organizzazione a cui apparteneva. Una forza derivante dalla complicità con le istituzioni e dalla politica e in certi casi anche con singoli magistrati e operatori delle Forze dell’ordine. Oggi, invece, il mafioso, sostanzialmente non ha più la necessità di avere una organizzazione alle spalle. Ogni singola persona, affiliata o no, è in grado di mettere in atto la forza dell’intimidazione, dell’assoggettamento e dell’omertà anche individualmente. Non serve agisca per nome o per conto di un sodalizio. L’importante è che il suo interlocutore lo ritenga parte integrante di esso. Ormai, nell’immaginario collettivo, tutto ciò che riguarda il sociale, la politica, il mondo del lavoro, l’economia, è mafia. Pertanto, l’assuefazione è anche inconscia. Una inversione culturale determinato dalle classi politiche succedutesi già dal secondo Dopoguerra.

Inizialmente la condizione del singolo era di subalternità. Oggi, quella limitazione, molte volte non fa più parte del presupposto per cui un mafioso è tale solo qualora fosse parte di una organizzazione già riconosciuta mafiosa. Lo sostiene anche la Cassazione con la sentenza n. 6053/2022: «Non è necessaria l’esistenza di un’associazione ex art. 416-bis c.p., è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano una veste mafiosa.»

Nella interpretazione della Cassazione, tra gli elementi necessari per integrare il reato di associazione di tipo mafioso, non figurano né la necessità di un gran numero di affiliati, né una quotidiana manifestazione di atti di violenza, né il controllo quasi militare del territorio. Questi elementi sono sì sintomatici dell’uso del metodo mafioso, ma non ne esauriscono il contenuto. Ciò che veramente la Cassazione rileva, è la capacità anche individuale di ricorrere alla violenza per creare assoggettamento, intimidazione e omertà, in vista di fini sia leciti che illeciti, unita alla consapevolezza che tale capacità risulti acquisita in un preciso contesto.

Tanto al Centro-Nord, quanto al Sud, quindi, le organizzazioni mafiose, per non allarmare l’opinione pubblica e per non attirare l’attenzione di polizia e magistratura, con atti di violenza eclatanti, ricorrono alla corruzione, che di fatto favorisce i rapporti tra mafia, politica e mondo del lavoro. Una mescolanza, come ben sapeva Provenzano, alla base della forza delle mafie. E l’attività corruttiva diventa essa stessa intimidazione anche soggettiva.

Rivedere l’art. 416 bis

Insomma, dal momento che la stessa Cassazione pone la questione sarebbe il caso di mettere mano all’articolo 416 bis, implementando l’elemento psicologico in considerazione del quale vi è una specifica relazione tra soggetto e fatto tipico. Potrebbe essere un altro passo importante per restituire agli organi giudiziari e in modo particolare ai giudici, un ulteriore strumento normativo tale da ostacolare maggiormente la radicalizzazione delle mafie nel tessuto sociale, anche, e soprattutto, sotto l’aspetto individuale. In buona sostanza sarebbe opportuno che l’articolo prevedesse anche l’agire individuale, oltre al vincolo associativo. La forza intimidatrice non necessita di giustificazioni. Viene messa in atto a prescindere dal vincolo. Gli elementi che determinano il 416 bis – forza intimidatrice e omertà – nella loro fattispecie possono essere messi in atto anche da una singola persona.

Il tempismo non è il nostro forte

Ma, si sa, siamo sempre al solito punto e accapo. La legge antimafia del 13 settembre 1982 fu definitivamente approvata dalle camere 136 giorni (quattro mesi e 13 giorni) dopo dall’attentato in cui venne ammazzato l’on. Pio La torre, allora segretario del PCI in Sicilia, e dieci giorni dopo la barbara uccisione del prefetto Dalla Chiesa – in cui rimasero vittime la moglie Emanuela Setti Carraro, e l’autista, Domenico Russo – il quale aveva dichiarato che avrebbe dato immediatamente corso alla legge inseguendo i flussi patrimoniali, e dopo l’istituzione dell’alto commissariato antimafia costituito sette giorni prima. Esattamente il 6 settembre 1982. L’incarico di dirigerlo fu affidato al prefetto Emanuele De Francesco, già questore di Roma durante il rapimento di Aldo Moro.

Apparentemente allo stato sembrerebbe non vi siano gli stessi presupposti che determinarono l’urgenza nei primi anni Ottanta; pertanto, questo aspetto giuridico e normativo potrebbe essere considerato dal punto di vista politico poco opportuno. Più o meno come accadde durante le discussioni per l’approvazione della legge Rognoni – La Torre. Al contrario, invece, dovrebbe essere preso in esame dal momento che l’azione da parte di un singolo soggetto potrebbe diventare in breve tempo molto più incisiva pur non essendovi il vincolo associativo. In altre parole, chiunque (potrebbe essere il termine da inserire nel 416 bis) può ottenere vantaggi per sé stesso o per altri anche solo facendo ritenere al proprio interlocutore di essere parte integrante di un sodalizio organizzato. Formalmente, dunque, potrebbe apparire come un mafioso millantatore. Invece, anche un singolo soggetto potrebbe, come ormai è dimostrato, realizzare, con l’intimidazione, una rete di contatti tali da ottenere vantaggi per sé stesso e condizionare o influenzare la libera espressione del voto. Quindi, riuscire anche a pilotare appalti e assegnazioni di lavori pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, soprattutto nei piccoli paesi, avvalendosi della derivante omertà.

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Autore

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  • Gianluca Prestigiacomo, classe 1963, studi classici. Operatore della Digos in quiescenza. Si è occupato dell’analisi politica dei fenomeni sociali che si svilupparono sulla scorta delle Brigate Rosse e del terrorismo di estrema destra. Ha partecipato a numerose indagini sui traffici d’armi e sulle stragi, come piazza Fontana. È giornalista pubblicista dal 2007. Fondatore e vicepresidente dell’associazione Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso. Autore di alcuni libri tra i quali "G8 – Genova 2001 – Storia di un disastro annunciato" edito da Chiarelettere.

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